Art. 170 · Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Libro PRIMOTitolo IVCapo VSez. II

Art. 170

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Comando generale dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Comando generale è la struttura mediante la quale il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attività dell'Arma. In particolare: a) assicura l'analisi dei fenomeni criminosi e il raccordo delle attività operative condotte dai reparti dell'Arma; b) mantiene, per tutto ciò che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione nonché, nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno. 2. Il Comando generale è costituito dallo Stato maggiore, direzioni, reparti e uffici, disciplinati con determinazione del Comandante generale.
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