Art. 1698 · Ruolo speciale
Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. XI

Art. 1698

1781 / 2493

Ruolo speciale

In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale, di cui all', possono essere promossi, con analoga procedura a quella stabilita per gli iscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti di seguito indicati, solo se sono stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianità del detto ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non prescelti per l'avanzamento. 2. Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 è calcolato tenendo presente che per ogni cento ufficiali di ciascuna categoria del ruolo speciale, sessanta devono essere sottotenenti e tenenti, trenta capitani e dieci ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1698