Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XI
Art. 1690
1773 / 2493Formazione degli elenchi per l'avanzamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. I centri di mobilitazione, ricevuta la comunicazione presidenziale di cui all', comma 8, e tenuto conto del termine stabilito dall', compilano degli elenchi distinti per categorie e gradi iscrivendovi per ordine di anzianità, tutti gli ufficiali compresi nei fissati limiti di anzianità.
2. Per coloro che non possono essere presi in esame, ne indicano il motivo nell'elenco. Per tutti gli altri intestano uno specchio singolo di proposta di avanzamento, raggruppando tali specchi in ciascun elenco.
3. Ogni specchio di proposta d'avanzamento è corredato dei seguenti documenti:
a) titoli accademici, di studio o di carriera;
b) copia dello stato di servizio;
c) copia delle note caratteristiche;
d) ogni altro documento utile al giudizio da formularsi nei riguardi del candidato.
4. Gli elenchi, con i relativi specchi e documenti, sono poi consegnati al consigliere delegato al personale, cui spetta, a norma dell', di formulare il giudizio di primo grado.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1690