Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XI
Art. 1685
1768 / 2493Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le promozioni al grado superiore possono effettuarsi:
a) fino al grado di colonnello per i medici;
b) fino al grado di maggiore per i farmacisti;
c) fino al grado di colonnello per i commissari;
d) fino al grado di capitano per i contabili.
2. I capitani contabili, se posseggono tutti i requisiti richiesti per far parte del ruolo degli ufficiali commissari e se sono riconosciuti idonei per competenza e per qualità tecniche e organizzative a ben disimpegnare le funzioni dell'ufficiale superiore commissario, possono essere proposti per l'avanzamento al grado di maggiore commissario. A loro è riservato solo un quinto dei posti disponibili.
3. Per essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento, i candidati devono avere una permanenza minima in ciascun grado così stabilita:
a) ad anzianità:
1) nel grado di sottotenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 4 anni;
2) nel grado di tenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 7 anni;
3) nel grado di capitano (medico, chimico farmacista): 7 anni;
4) nel grado di maggiore (medico): 4 anni;
b) a scelta:
1) nel grado di capitano (commissario): 7 anni;
2) nel grado di maggiore (commissario): 4 anni;
3) nel grado di tenente colonnello (medico e commissario): 3 anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1685