Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. X
Art. 1682
1765 / 2493Promozioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento del personale della Croce rossa italiana ha luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello immediatamente superiore, nella misura e con le norme di seguito indicate.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1682