Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. IX
Art. 1680
1763 / 2493Servizio matricolare
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Associazione italiana della Croce rossa italiana, per il proprio personale, impianta e tiene al corrente un servizio matricolare, con norme analoghe a quelle previste dal capo II del titolo VI del libro IV, da emanarsi a cura dalla presidenza nazionale.
2. I documenti matricolari servono a comprovare i servizi che ciascun iscritto, ufficiale, sottufficiale o militare di truppa del corpo, ha prestato, per tutti gli effetti di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1680