Art. 1676 · Procedimento disciplinare di stato
Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. VIII

Art. 1676

1759 / 2493

Procedimento disciplinare di stato

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni di disciplina di cui agli e il procedimento dinanzi alle stesse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione II del capo IV del titolo VIII del libro IV. 2. Il quesito da porsi in votazione è così formulato: <<Il ..................... (grado, categoria, cognome e nome dell'inquisito) è meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa italiana?>>. 3. Il presidente nazionale dell'Associazione o il comandante del centro di mobilitazione, esaminati gli atti della commissione di disciplina, si assicura che nello svolgimento della procedura sono state osservate tutte le disposizioni regolamentari e decide con provvedimento definitivo. Egli può discostarsi dal parere della commissione soltanto a favore dell'inquisito. 4. Per la cancellazione dai ruoli degli appartenenti al personale della Croce rossa italiana è applicato l', commi 2 e 3.
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