Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. VIII
Art. 1674
1757 / 2493Commissioni di disciplina per il personale in congedo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Allorchè si tratta di giudicare personale in congedo le commissioni di disciplina sono costituite come segue:
a) per gli ufficiali, funziona da commissione di disciplina la commissione centrale del personale, composta a norma dell' del regolamento. In nessun caso può un ufficiale dell'Associazione, anche se membro della commissione, giudicare sulla condotta di altro ufficiale a lui superiore in grado o più anziano.
Verificandosi tale circostanza si provvede alla sostituzione dei membri incompatibili da parte del presidente nazionale. La commissione può essere convocata soltanto dal presidente nazionale dell'Associazione;
b) per il personale di assistenza, le commissioni di disciplina sono formate di volta in volta e convocate presso ogni centro di mobilitazione dal rispettivo comandante. Esse sono composte da:
1) un tenente colonnello o maggiore della Croce rossa italiana, presidente;
2) un capitano della Croce rossa italiana; un ufficiale subalterno della Croce rossa italiana, membri; il subalterno funge da segretario.
2. La commissione è costituita con ufficiali comandati per turno di anzianità, tra i presenti alla sede del centro di mobilitazione, effettivi allo stesso.
3. Se gli ufficiali presenti non bastano a costituire la commissione, se ne riferisce al presidente nazionale dell'Associazione che designa, con provvedimento definitivo, ufficiali di un centro viciniore, nel numero necessario.
4. Gli ufficiali chiamati a far parte della commissione di disciplina non hanno diritto ad alcun compenso.
5. Quando per un medesimo fatto, o per più fatti connessi, sono sottoposti a commissione di disciplina più iscritti non in servizio, è convocata un'unica commissione, dal comandante del centro di mobilitazione presso cui è iscritto l'inquisito di grado più elevato o, a parità di grado, più anziano.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1674