Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. VIII
Art. 1673
1756 / 2493Inchiesta disciplinare nei confronti del personale in congedo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Se un appartenente al personale della Croce rossa italiana in congedo si è reso responsabile di atti presunti incompatibili con il suo grado o che, comunque, possono costituire mancanza punibile con la cancellazione dai ruoli, l'ente dell'Associazione da cui egli dipende provvede con sollecitudine agli accertamenti necessari e alla raccolta di tutti i dati ed elementi che è possibile rintracciare e che valgono a determinare le circostanze del caso.
2. Il deferimento di un ufficiale della Croce rossa italiana in congedo al giudizio della commissione di disciplina è rimesso alle decisioni del presidente nazionale dell'Associazione. Per il personale di assistenza in congedo l'ordine di deferimento a una commissione di disciplina è emanato dal comandante del centro di mobilitazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1673