Art. 1672 · Commissione di disciplina per il personale in servizio
Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. VIII

Art. 1672

1755 / 2493

Commissione di disciplina per il personale in servizio

In vigore dal 9 ott 2010
1. Se si verifica la necessità di convocare una commissione di disciplina per giudicare un ufficiale o un sottufficiale della Croce rossa italiana chiamato in servizio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del libro IV. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se, durante l'inchiesta disciplinare, l'ufficiale o il sottufficiale inquisito è stato inviato in congedo e anche se gli addebiti nei quali egli è incorso durante il servizio militare, vengono a risultare dopo il suo invio in congedo. 3. Dopo i provvedimenti di competenza dell'autorità militare, il Ministero della difesa trasmette gli atti del procedimento disciplinare compiuto, in comunicazione, alla presidenza nazionale della Croce rossa italiana, per la cancellazione dai ruoli dell'Associazione dell'ufficiale o del sottufficiale incorso nella perdita del grado.
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