Art. 1669 · Mobilitazione urgente
Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. VII

Art. 1669

1752 / 2493

Mobilitazione urgente

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nel caso di mobilitazione urgente, di cui all', i comitati informano immediatamente il comitato centrale (ufficio personale) e il centro di mobilitazione della effettuata mobilitazione di personale, inviando a essi l'elenco nominativo del personale precettato. 2. I centri di mobilitazione provvedono a completare l'elenco di cui al comma 1 con i dati matricolari relativi e ne trasmettono al più presto una nuova copia completata al comitato centrale, ufficio personale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1669