Art. 1668 · Chiamate in servizio
Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. VII

Art. 1668

1751 / 2493

Chiamate in servizio

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le chiamate in servizio del personale militare della Croce rossa italiana sono effettuate mediante precetti rilasciati dai centri di mobilitazione o dagli altri comitati a ciò autorizzati, previe disposizioni del comitato centrale o del centro di mobilitazione, il quale a sua volta riceve l'ordine direttamente dal comitato centrale. 2. In nessun caso si può precettare personale senza l'autorizzazione di cui al comma 1. 3. È fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di pronto soccorso, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso in caso di gravi disastri o calamità pubbliche; per questi casi, in conformità alle norme impartite dalla presidenza nazionale dell'associazione, i comitati hanno l'obbligo di intervenire immediatamente. 4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il personale presentatosi si intende mobilitato con precetto: esso assume quindi senz'altro la qualità di militare in servizio attivo e i comitati preparano tempestivamente i precetti di chiamata per la consegna, che può effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio degli interessati.
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