Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. VI
Art. 1667
1750 / 2493Perdita del grado
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli appartenenti al personale della Croce rossa italiana perdono il grado, oltre che per le cause indicate dall', anche per una delle cause seguenti:
a) per non aver risposto, senza giustificato motivo, alle chiamate in servizio;
b) per riforma, su verbale di apposito collegio medico, accettato dall'interessato, che ha diritto a una visita collegiale di appello presso la commissione superiore medica di controllo del comitato centrale, la cui decisione è definitiva. Alla riforma del personale si fa luogo quando l'iscritto è riconosciuto non idoneo ai servizi territoriali. Sulla riforma si pronuncia sempre una commissione superiore medica di controllo;
c) per cancellazione dai ruoli per motivi disciplinari, previo conforme parere della commissione di disciplina;
d) per il personale di assistenza che ha conseguito l'iscrizione nel personale direttivo.
2. La perdita del grado per gli appartenenti al personale direttivo è effettuata con decreto del Ministro della difesa, in seguito a designazione fattagli dal presidente nazionale dell'associazione.
3. Per gli appartenenti al personale di assistenza, la detta sanzione è adottata con provvedimento del presidente nazionale dell'associazione.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo I del titolo V del libro IV.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1667