Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. VI
Art. 1661
1744 / 2493Transito nel ruolo di riserva
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale direttivo iscritto nel ruolo normale transita d'ufficio dal ruolo mobile al ruolo di riserva, conservando il grado e l'anzianità, e può essere impiegato per i servizi territoriali, quando raggiunge i limiti di età indicati nella seguente tabella:
a) maggior generale (medico o commissario): anni 65;
b) colonnello (medico o commissario): anni 65;
c) tenente colonnello (medico o commissario): anni 65;
d) maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario): anni 63;
e) cappellano capo della Croce rossa italiana: anni 65;
f) capitano (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 60;
g) cappellano della Croce rossa italiana: anni 65;
h) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58;
i) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1661