Art. 1661 · Transito nel ruolo di riserva
Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. VI

Art. 1661

1744 / 2493

Transito nel ruolo di riserva

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale direttivo iscritto nel ruolo normale transita d'ufficio dal ruolo mobile al ruolo di riserva, conservando il grado e l'anzianità, e può essere impiegato per i servizi territoriali, quando raggiunge i limiti di età indicati nella seguente tabella: a) maggior generale (medico o commissario): anni 65; b) colonnello (medico o commissario): anni 65; c) tenente colonnello (medico o commissario): anni 65; d) maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario): anni 63; e) cappellano capo della Croce rossa italiana: anni 65; f) capitano (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 60; g) cappellano della Croce rossa italiana: anni 65; h) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58; i) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58.
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