Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. VI
Art. 1658
1741 / 2493Durata dell'arruolamento per il personale direttivo
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'iscrizione all'Associazione degli appartenenti al personale direttivo non ha durata limitata. L'ufficiale può essere esonerato, in tempo di pace, dagli impegni assunti verso l'Associazione, dietro presentazione, per via gerarchica, di una domanda di dimissioni, nella quale è indicato il motivo delle dimissioni stesse. Egli è libero dal vincolo d'arruolamento tre mesi dopo la data di presentazione dell'istanza al centro di mobilitazione cui è iscritto, che ne rilascia ricevuta all'interessato.
2. La presidenza nazionale, se esigenze del momento lo richiedono, ha facoltà di sospendere l'accettazione delle dimissioni di cui al comma 1.
3. In tempo di mobilitazione parziale o totale non possono accettarsi domande di dimissioni per nessun motivo.
4. I centri di mobilitazione, per i necessari controlli e per comprovare la regolarità della permanenza nei ruoli del personale direttivo, richiedono, in seguito a disposizione del comitato centrale, o anche direttamente quando vi è qualche dubbio sulla condotta morale di appartenenti al personale direttivo, le informazioni di cui all', comma 4 del regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1658