Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. VI
Art. 1657
1740 / 2493Obblighi del personale di assistenza
In vigore dal 9 ott 2010
1. Tutti gli arruolati nel personale di assistenza dell'associazione seguono un corso di:
a) istruzione sui servizi speciali e sui materiali della Croce rossa italiana;
b) istruzione militare e disciplina militare.
2. Dal corso di cui al comma 1, lettera b) sono dispensati i militari che hanno prestato servizio effettivo sotto le armi per un periodo non inferiore a tre mesi e che danno prova di conoscere le norme disciplinari e l'istruzione militare.
3. I corsi di cui al comma 1 hanno la durata e i programmi che sono stabiliti dalla presidenza nazionale dell'Associazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1657