Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. VI
Art. 1654
1737 / 2493Qualifica di pubblico ufficiale
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli iscritti al personale della Croce rossa italiana, quando prestano servizio, sono considerati pubblici ufficiali.
2. Il personale direttivo, non in servizio, è soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal codice e dal regolamento per gli ufficiali in congedo ai quali è equiparato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1654