Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. V
Art. 1648
1731 / 2493Nomina a sergente o a sergente maggiore
In vigore dal 9 ott 2010
1. Possono aspirare alla nomina a sergente maggiore o a sergente della Croce rossa italiana i sottufficiali del corrispondente grado delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, in congedo.
Essi si obbligano a seguire con profitto il corso d'istruzione, di cui all'.
2. In aggiunta ai soggetti di cui al comma 1, possono inoltre aspirare alla nomina a sergente della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico sanitario, di cui all', gli studenti di medicina e chirurgia che hanno compiuto il 4° anno di università e che danno prova di conoscere le norme della disciplina militare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1648