Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. V
Art. 1647
1730 / 2493Nomina a maresciallo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore della Croce rossa italiana i marescialli in congedo delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza.
2. È data la preferenza a coloro che hanno disimpegnato, almeno per un anno, le funzioni contabili. Essi conservano il grado ricoperto nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza e la relativa anzianità.
3. Possono inoltre aspirare alla nomina a maresciallo ordinario della Croce rossa italiana coloro che:
a) hanno conseguito idoneo titolo di studio, determinato con decreto del Ministro della difesa;
b) danno prova di aver disimpegnato attribuzioni di contabile in un ufficio pubblico o privato importante;
c) dimostrano, sottoponendosi a un apposito esperimento pratico, da determinarsi dalla presidenza nazionale dell'associazione, di ben conoscere la disciplina e i regolamenti militari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1647