Art. 1633 · Arruolamento nel ruolo speciale
Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. II

Art. 1633

1716 / 2493

Arruolamento nel ruolo speciale

In vigore dal 9 ott 2010
1. All'arruolamento nel ruolo speciale, distintamente nel relativo personale direttivo o di assistenza, concorrono i cittadini aventi obblighi di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti ai ruoli del congedo di qualsiasi Forza armata dello Stato o del Corpo della Guardia di finanza, dal diciottesimo anno di età fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di età o per riforma.
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