Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. II
Art. 1633
1716 / 2493Arruolamento nel ruolo speciale
In vigore dal 9 ott 2010
1. All'arruolamento nel ruolo speciale, distintamente nel relativo personale direttivo o di assistenza, concorrono i cittadini aventi obblighi di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti ai ruoli del congedo di qualsiasi Forza armata dello Stato o del Corpo della Guardia di finanza, dal diciottesimo anno di età fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di età o per riforma.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1633