Art. 1626 · Corpo speciale volontario
Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. I

Art. 1626

1736 / 2542

Corpo speciale volontario

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa italiana arruola proprio personale che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate.
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