Art. 1616 · Modalità per lo scrutinio
Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. XII

Art. 1616

1699 / 2493

Modalità per lo scrutinio

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione d'avanzamento determina preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, con riguardo alle qualità ecclesiastiche, al servizio prestato, agli eventuali particolari incarichi svolti, alla cultura e ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale, alle benemerenze di guerra.
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