Art. 1610 · Valutazioni, impedimenti e sospensioni
Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. XI

Art. 1610

1693 / 2493

Valutazioni, impedimenti e sospensioni

In vigore dal 23 mag 2021
1. I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell'ordine di iscrizione nel ruolo. 2. Non può essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che è sospeso dall'impiego..., o che si trova in disponibilità ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo. 3. È sospesa la promozione del cappellano militare già scrutinato che, prima del conferimento della promozione, si trova in una delle condizioni indicate al comma 2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata. All'interessato è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata. 4. Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare è scrutinato o nuovamente scrutinato per la promozione e, se ha subito detrazione di anzianità ai sensi dell', deve risultare più anziano di pari grado già valutato. 5. Se il procedimento penale o disciplinare si è concluso in senso favorevole o la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale è stata revocata, o il cappellano militare è stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, la commissione di avanzamento, se delibera che il cappellano scrutinato è maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario. Se durante il periodo di esclusione si sono svolti più scrutini ai quali il cappellano avrebbe potuto essere sottoposto, la commissione di avanzamento valuta il cappellano per ciascuno dei successivi scrutini e stabilisce in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio della commissione di avanzamento, si sarebbe dovuta conferire la promozione. 6. Se il cappellano militare è stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli è scrutinato dopo che risulta scagionato penalmente e disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma 5.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1610