Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. IX
Art. 1606
1689 / 2493Norma di rinvio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per quanto non contemplato dalla presente sezione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del Libro IV.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1606