Art. 160 · Speciali compiti dell'Arma dei carabinieri
Libro PRIMO›Titolo IV›Capo V›Sez. I

Art. 160

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Speciali compiti dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Arma dei carabinieri provvede, altresì: a) ai servizi presso la Presidenza della Repubblica; b) alle scorte d'onore; c) ai servizi presso gli uffici giudiziari.
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