Art. 1598 · Reintegrazione nel grado
Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. VIII

Art. 1598

1681 / 2493

Reintegrazione nel grado

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il cappellano militare può essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell'Ordinario militare, quando riacquista l'idoneità alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dalla sezione IV del capo I del titolo V del libro IV. 2. La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Ministro della difesa e decorre dalla data del decreto. 3. La reintegrazione nel grado del cappellano militare già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1598