Art. 1596 · Collocamento in congedo assoluto
Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. VII

Art. 1596

1679 / 2493

Collocamento in congedo assoluto

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di età: a) 68 anni, se primo cappellano militare capo; b) 65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1596