Art. 1590 · Richiami in servizio
Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. V

Art. 1590

1673 / 2493

Richiami in servizio

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il numero massimo dei cappellani militari di complemento o della riserva da chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, per le esigenze delle Forze armate, è determinato, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare. 2. Il numero di cui al comma 1 può essere aumentato durante il corso dell'anno, in dipendenza di nuove esigenze, con decreto adottato a norma del comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1590