Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. V
Art. 1585
1668 / 2493Generalità
In vigore dal 9 ott 2010
1. I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessità, al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1585