Art. 1585 · Generalità
Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. V

Art. 1585

1668 / 2493

Generalità

In vigore dal 9 ott 2010
1. I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessità, al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.
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