Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. III
Art. 1570
1653 / 2493Disposizioni generali sull'aspettativa
In vigore dal 9 ott 2010
1. I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa e i richiami in servizio effettivo sono disposti con decreto ministeriale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1570