Art. 1568 · Scadenza dell'aspettativa
Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. III

Art. 1568

1651 / 2493

Scadenza dell'aspettativa

In vigore dal 9 ott 2010
1. Allo scadere dell'aspettativa il cappellano militare è richiamato in servizio effettivo. 2. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari. 3. Se il cappellano militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'. 4. Se alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'. 5. Le stesse disposizioni si applicano se il cappellano militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima della scadenza del periodo massimo d'aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli.
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