Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. III
Art. 1568
1651 / 2493Scadenza dell'aspettativa
In vigore dal 9 ott 2010
1. Allo scadere dell'aspettativa il cappellano militare è richiamato in servizio effettivo.
2. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.
3. Se il cappellano militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'.
4. Se alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'.
5. Le stesse disposizioni si applicano se il cappellano militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima della scadenza del periodo massimo d'aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1568