Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. III
Art. 1567
1650 / 2493Decorso dell'aspettativa
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura.
2. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1567