Art. 1567 · Decorso dell'aspettativa
Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. III

Art. 1567

1650 / 2493

Decorso dell'aspettativa

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura. 2. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.
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