Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. III
Art. 1565
1648 / 2493Cause dell'aspettativa
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'aspettativa è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra;
b) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
c) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
d) motivi privati.
2. L'aspettativa è disposta:
a) di diritto, per la causa di cui alla lettera a) del comma 1;
b) a domanda o d'autorità, per le cause di cui alle lettere b) e c) del comma 1;
c) soltanto a domanda, per la causa di cui alla lettera d) del comma 1.
3. Le cause indicate alle lettere b) e c) sono accertate nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.
4. Prima del collocamento in aspettativa per infermità, al cappellano militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
5. L'aspettativa per motivi privati è concessa, previo parere dell'Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio, e non può avere durata inferiore a quattro mesi. Se l'aspettativa ha durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi, l'interessato può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.
6. Il tempo trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità temporanea proveniente da causa di servizio è computato per intero ai fini dell'avanzamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1565