Art. 1558 · Licenze
Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. II

Art. 1558

1641 / 2493

Licenze

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle licenze, vigenti per gli ufficiali della Forza armata presso la quale il cappellano presta servizio. 2. La licenza ordinaria è concessa dall'Ordinario militare, previo nulla osta dell'autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, la licenza straordinaria per gravi esigenze di carattere privato è concessa, sentito il parere dell'Ordinario militare, dall'Amministrazione presso la quale il cappellano militare presta servizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1558