Art. 1555 · Normativa penale e disciplinare
Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. II

Art. 1555

1638 / 2493

Normativa penale e disciplinare

In vigore dal 23 mag 2021
1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale. 2. I cappellani militari sono soggetti alle specifiche disposizioni disciplinari contenute in un regolamento definito con decreto del Ministro della difesa di concerto con l'Ordinario militare, fatto salvo quanto previsto alla sezione IX. 3. L'autorità giudiziaria, in caso di esercizio dell'azione penale nei confronti di un cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare. 4. I cappellani militari non portano armi e indossano, di regola, l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1555