Art. 155 · Istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri
Libro PRIMOTitolo IVCapo VSez. I

Art. 155

160 / 2493

Istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 27 mar 2012
1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. Ai sensi dell' della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-155