Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. I
Art. 1539
1620 / 2493Cessazione dall'ufficio per limiti di età
In vigore dal 23 mag 2021
1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1539