Art. 1534 · Nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale
Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. I

Art. 1534

1615 / 2493

Nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale

In vigore dal 23 mag 2021
1. La nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale militare è effettuata, su designazione rispettivamente della Santa Sede e dell'Ordinario militare, nel rispetto delle disposizioni concordatarie, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1534