Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. I
Art. 1534
1615 / 2493Nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale
In vigore dal 23 mag 2021
1. La nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale militare è effettuata, su designazione rispettivamente della Santa Sede e dell'Ordinario militare, nel rispetto delle disposizioni concordatarie, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1534