Art. 1528 · Procedura di reimpiego
Libro QUINTOTitolo IICapo I

Art. 1528

1608 / 2493

Procedura di reimpiego

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nell'ambito dei criteri definiti con le modalità di cui all', a fronte di provvedimenti di ristrutturazione, sono effettuati incontri, ove possibile per settori o aree omogenee, tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata per l'esame del piano di reimpiego predisposto dall'amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1528