Art. 1525 · Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Libro QUINTOTitolo I

Art. 1525

1605 / 2493

Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

In vigore dal 9 ott 2010
1. Fatte salve le disposizioni contenute nel titolo II, al personale civile del Ministero della difesa si applica la disciplina comune relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 2. Il personale ausiliario delle Forze armate è disciplinato dalle disposizioni del presente libro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1525