Libro QUARTO›Titolo X›Capo IV
Art. 1523
1603 / 2493Norma finale
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al personale delle bande musicali, secondo il grado rivestito, si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali, di cui ai titoli V e VII del presente libro, per quanto non previsto nel presente titolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1523