Libro QUARTO›Titolo X›Capo IV
Art. 1522
1602 / 2493Attribuzione della qualifica di primo luogotenente e qualifiche corrispondenti
In vigore dal 20 feb 2020
1. Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, di cui agli si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti, dopo due anni di permanenza nel grado.
1-bis. I requisiti per l'attribuzione della qualifica di cui agli , comma 1, lettera c) e 1325-bis, comma 1, lettera c), sono riferiti all'ultimo biennio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1522