Art. 1516 · Inidoneità tecnica
Libro QUARTOTitolo XCapo III

Art. 1516

1596 / 2493

Inidoneità tecnica

In vigore dal 27 mar 2012
1. L'ufficiale direttore e l'ufficiale vice direttore delle bande, che per fondati motivi non sono più ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate con decreto del direttore della Direzione generale per il personale militare su proposta formulata rispettivamente da: a) il Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito, per l'Esercito italiano; b) il Capo ufficio affari generali dello Stato maggiore della Marina, per la Marina militare; c) il Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica, per l'Aeronautica militare; d) il Comandante generale, per l'Arma dei carabinieri. 2. Le commissioni di cui al comma 1, sono composte in base a quanto disposto dagli del regolamento. 3. Gli orchestrali e l'archivista delle bande, che a giudizio del maestro direttore di banda non sono più ritenuti tecnicamente idonei per la parte di appartenenza, su proposta del medesimo, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata in base a quanto disposto dall' del regolamento. 4. Il maestro direttore della banda e il maestro vice direttore della banda, giudicati dalle rispettive commissioni non più idonei, sono collocati nella riserva; in alternativa si applicano le apposite disposizioni del regolamento. 5. L'orchestrale della banda, giudicato dalla commissione non più idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per quella inferiore, transita in quest'ultima anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento; l'orchestrale conserva il grado e l'anzianità posseduti. 6. Gli orchestrali e l'archivista, giudicati dalla commissione non più idonei, cessano di fare parte della banda e sono collocati nella riserva; in alternativa si applicano le apposite disposizioni del regolamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1516