Art. 1509 · Reclutamento e formazione di personale musicante
Libro QUARTO›Titolo X›Capo I

Art. 1509

1616 / 2542

Reclutamento e formazione di personale musicante

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ciascuna Forza armata può disporre della relativa banda per il reclutamento, ovvero per la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata. 2. La preparazione dei militari che aspirano a partecipare ai concorsi per l'ammissione nella relativa banda è curata nei rispettivi centri di addestramento musicale sotto la direzione del maestro direttore della banda, coadiuvato dal maestro vice direttore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1509