Art. 1492 · Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale
Libro QUARTO›Titolo IX›Capo IV›Sez. IV

Art. 1492

1599 / 2542

Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale

In vigore dal 9 feb 2013
1. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l'ufficio di giudice popolare. 2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell', primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1492