Libro QUARTO›Titolo IX›Capo IV›Sez. III
Art. 1490
1570 / 2493Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio.
2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale.
Sono iscritti in una lista aggiunta.
3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale.
4. È fatto loro divieto di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1490