Art. 1482 quinquies · Limitazioni per il personale impiegato in attività formativa
Libro QUARTOTitolo IX

Art. 1482 quinquies

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Limitazioni per il personale impiegato in attività formativa

In vigore dal 8 mar 2025
1. Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano al personale impiegato nelle attività formative, comunque denominate, volte all'acquisizione, allo sviluppo o al mantenimento delle capacità o delle professionalità, ivi inclusi i corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione, di carattere informativo, a qualunque titolo svolti. 2. La frequenza dei corsi di formazione non può essere oggetto di rinvio per ragioni connesse con lo svolgimento di attività sindacale. 3. Il personale che frequenta corsi: a) di formazione di base, ad esclusione dei militari di truppa di cui all', comma 8, limitatamente agli allievi: 1) può, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate, partecipare alle assemblee sindacali; 2) non può fruire di permessi sindacali nè essere posto in distacco o aspettativa sindacale; b) successivi alla formazione di base: 1) non può essere posto in distacco o aspettativa sindacale; 2) compatibilmente con lo svolgimento dell'attività formativa, può fruire dei permessi sindacali e partecipare alle assemblee sindacali, fermo restando il limite massimo di assenze stabilite dal corso. 4. Il personale militare impiegato con compiti di formazione esercita il diritto di assemblea, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate.
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