Art. 1480 bis · Diritto di assemblea
Libro QUARTOTitolo IXCapo III

Art. 1480 bis

1559 / 2493

Diritto di assemblea

In vigore dal 31 dic 2023
1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale: a) fuori dal servizio, i militari possono tenere riunioni: 1) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso; 2) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. b) durante il servizio, sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle APCSM nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente. 2. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.
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