Art. 1474 · Diritto di informazione e di istruzione
Libro QUARTOTitolo IXCapo II

Art. 1474

1543 / 2493

Diritto di informazione e di istruzione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l'effettivo perseguimento. 2. A tal fine è prevista, in particolare, l'istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo.
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