Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. IX
Art. 1459
1525 / 2493Istituzione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza può essere concessa la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.
2. La medaglia mauriziana è concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1459